Adesione all’associazione scuola materna Don Giovanni Failoni Onlus

La nostra Scuola Materna è stata istituita 100 anni fa da persone della nostra comunità e non è gestita dall’Ente pubblico: è una scuola materna autonoma.


della collettività, che vive grazie alla colaborazione di tutti coloro che sono interessati a mantenere ed arricchire il patrimonio di cultura, responsabilità educativa ed impegno sociale che ha fatto e fa tuttora crescere la nostra comunità.


Ogni contributo economico serve a sostenere i progetti in corso e futuri mirati a


migliorare la vita alla scuola materna dei nostri bambini.


Per questo l’Ente gestore vi chiede di aderire alla Associazione SCUOLA MATERNA


DON GIOVANNI FAILONI ONLUS ed acquisire la qualità di Soci compilando il modulo allegato versando la somma minima di Euro € 10,00 (dieci/00) e restituendo il modulo con allegata la copia del bonifico.



REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO


“SCUOLA MATERNA DON GIOVANNI FAILONI ONLUS”


SOCI


Art. 1 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE


Possono aderire all’Associazione di volontariato tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’ente.


Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda scritta al Consiglio


Direttivo utilizzando il modulo allegato, impegnandosi ad attenersi allo Statuto e ad osservare il presente


Regolamento e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.


Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all’esito della domanda stessa.


L’acquisizione della qualità di socio è subordinata:


– all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea dei soci, e


– al pagamento della quota sociale; la quota di prima adesione all’Associazione deve essere versata


contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.


Art. 2 – CATEGORIE DI SOCI


I soci si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari volontari.

Sono soci fondatori:


– coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dando vita all’Associazione: il Sindaco pro-tempore del


Comune di Tione di Trento, il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Tione di Trento, il Dirigente protempore dell’Istituto di Istruzione di Tione di Trento.


I soci fondatori possono nominare un loro rappresentate sia nelle assemblee dei soci che negli altri organi sociali.


Sono soci ordinari volontari:


– i genitori e i legali rappresentanti maggiorenni dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola, la cui adesione è accolta dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 1 dello Statuto;


– le persone fisiche maggiorenni la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo a norma dell’art.1 dello Statuto;


– le persone giuridiche la cui adesione è accolta dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 1 dello Statuto;


Il socio volontario presta la sua attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita.


La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266.


Lo status di socio, come la quota associativa, non può essere trasmesso a terzi né per atto inter vivos, né per atto mortis causa.


Art. 3 – QUOTA ASSOCIATIVA


L’iscrizione all’Associazione vale per l’anno sociale che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno


successivo e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di istanza di recesso.


E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


La quota associativa è infrazionabile; il versamento della stessa dovrà essere effettuato entro il 30 novembre di ciascun anno.


Il mancato versamento entro il 30 Novembre comporta la sospensione dei diritti associativi.


Il socio potrà regolarizzare la propria posizione pagando la quota sociale entro il termine dell’anno sociale(31 agosto). In tal caso riacquisterà i diritti associativi decorsi 10 giorni dalla regolarizzazione.


Il mancato pagamento entro il 31 agosto comporterà l’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 10, comma 1, dello Statuto.


Art. 4 – DIRITTI DEI SOCI


Ogni socio in regola col pagamento della quota sociale ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto, in particolare:


– partecipare con diritto di voto alle assemblee dei soci ed alle elezioni per le cariche sociali


– prendere visione del bilancio annuale


– presentare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte relative alla gestione e all’amministrazione delle attività svolte


– essere delegato ad assumere incarichi con delibera del Consiglio Direttivo


– essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute per le attività prestate per conto


dell’Associazione entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo per i volontari


– partecipare alle attività promosse e a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione.


Ogni socio, impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei soci, può far pervenire tramite altro socio di sua fiducia, l’apposita delega compilata e firmata, per permettere il corretto svolgimento dell’Assemblea stessa.


Art. 5 – DOVERI DEI SOCI


Ogni socio ha i doveri attribuiti dallo Statuto, in particolare:


– versare la quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;


– contribuire al buon andamento dell’Associazione;


– rispettare il presente Statuto, uniformarsi alle deliberazioni degli organi sociali, di cui,


se chiamato, è tenuto ad accettare le cariche;


– tenere un comportamento conforme ai valori ed ai principi dell’Associazione;


– difendere il buon nome dell’Associazione ed il suo operato.


Art. 6 – SOCI E PATRIMONIO SOCIALE


L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori oltre il versamento


della quota sociale. E’ comunque facoltà del socio versare somme maggiori rispetto alla quota sociale


stabilita dal Consiglio Direttivo.


I versamenti dei soci non sono ripetibili ne rivalutabili in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione.


Anche in caso di esclusione, di recesso, di estinzione o morte del socio non possono essere chiesti da quest’ultimo o dagli aventi diritto la ripetizione delle quote sociali e delle somme erogate dal socio all’Associazione a qualsiasi titolo.


I versamenti del socio a favore dell’Associazione non creano ulteriori diritti di partecipazione e,


segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.


Art. 7 – DECADENZA DEI SOCI


La qualità di socio si perde per il mancato versamento della quota sociale, per recesso, per esclusione, per decesso.


Il recesso volontario del socio deve essere dichiarato per iscritto ed inviato con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.


L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:


– non ottemperi alle disposizioni del presente Regolamento, dello Statuto e alle delibere degli organi dell’Associazione;


– svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;


– arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all’Associazione.


Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. Il socio destinatario del provvedimento di esclusione ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di esclusione per chiedere ed ottenere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.


L’esclusione diviene operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte del socio della lettera contenente il provvedimento o a seguito della delibera dell’assemblea che ha ratificato il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.


Art. 8 – CAMPAGNA SOCI


Il Consiglio Direttivo, con il supporto del Comitato di Gestione, si attiverà per raccogliere le adesioni all’Associazione durante il periodo di raccolta delle Iscrizioni alla Scuola Materna e in tutte le occasioni pubbliche in cui lo riterrà opportuno.


Inoltre, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo si impegnerà a promuovere il rinnovo dell’adesione all’Associazione tramite la richiesta di versamento della quota annuale.


Sarà cura del Consiglio Direttivo valutare l’opportunità di inviare sollecito di versamento ai soci morosi entro il 31 agosto di ciascun anno.